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Tutela immobili: oggi parliamo di….contratto di locazione ad uso transitorio

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Attenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie.

Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione.

L’approfondimento del mese di dicembre è dedicato al contratto transitorio, una particolare tipologia di locazione abitativa.

Il contratto transitorio viene stipulato tra proprietario e inquilino per finalità abitative.

Si differenzia dal contratto abitativo standard (4+4) per la sua durata. Il contratto transitorio, per legge, ha una durata che va da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi in base alla motivazione di transitorietà.

A differenza del contratto standard 4+4, che prevede al termine dei primi 4 anni l’automatico rinnovo per altri 4 anni (salvo casi specifici), il transitorio alla scadenza termina.

 

A caratterizzare il contratto transitorio, oltre la sua durata, è l’esigenza transitoria, ossia una motivazione documentata e temporanea del proprietario o dell’inquilino. La necessità del proprietario di locare l’immobile o dell’inquilino di abitarlo deve essere momentanea e mai superiore ai 18 mesi. Affinché il motivo giustifichi l’accordo transitorio, deve rientrare tra quelli previsti dalla giurisprudenza ed eventualmente dagli accordi locali. A titolo di esempio vi sono le motivazioni connesse all’attività lavorativa, all’esecuzione di interventi di ristrutturazione importanti presso l’immobile in cui si risiede od a necessità mediche/sanitarie.

Una particolare tipologia di contratto transitorio è quella per studenti universitari, che ha una durata e una motivazione specifica. Il proprietario può locare l’immobile ad uno o più studenti universitari fuori sede per un minimo di 6 mesi fino ad un massimo di 36 mesi.

 

 

ALCUNI SUGGERIMENTI IN MERITO AL CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TRANSITORIO:

 

  • Verificare che la categoria catastale sia adeguata all’uso abitativo.

 

  • Analizzare l’accordo locale del proprio Comune o, se assente, quello del Comune limitrofo più vicino.

 

  • Attenzione alla definizione del canone di locazione, che può essere liberamente determinato solo nei Comuni con un numero di abitanti inferiore o uguale a 10.000. Per gli immobili ricadenti in Comuni con un numero di abitanti superiore a 10.000 viene definito dagli accordi locali.

 

  • Il motivo della transitorietà deve essere riportato nel contratto e documentato (no autocertificazione). E’ cura del proprietario richiedere e disporre della documentazione scritta che provi l’esigenza di transitorietà, che deve essere reale non presunta.

 

  • Attenzione alla durata, che deve sempre essere indicata e, per legge, non può superare i 18 mesi o i 36 mesi, nel caso in cui l’immobile sia locato a studenti universitari fuori sede.

 

  • Se l’immobile è situato in un Comune ad alta tensione abitativa si può beneficiare della cedolare secca agevolata al 10% anziché al 21%.

Prima di stipulare un contratto di locazione abitativa ad uso transitorio è bene informarsi approfonditamente, in quanto vi sono molti aspetti peculiari da considerare. Commettere errori riguardanti gli elementi essenziali, come la durata, può ricondurre il contratto alla disciplina del 4+4.

Il nostro consiglio è di rivolgersi sempre ad esperti che possano assistere le parti nella stesura del contratto, fornendo approfondimenti “su misura”.

Augurandovi un sereno Natale e un felice anno nuovo, vi diamo appuntamento a gennaio con un altro approfondimento dedicato alle locazioni immobiliari.

 

Servizio a cura di Tutela Immobili Gestione patrimoni immobiliari

 

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

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