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Sanità/ È legge lo scudo penale per i sanitari che vaccinano od operano in prima linea

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MILANO – Con 311 “sì”, 47 “no” e 2 astenuti, la Camera ha convertito definitivamente il Decreto legge 44 “Covid” del 1° aprile 2021, noto pure per aver inciso nel ridisegno di zone rosse arancioni, e più recentemente per aver riammesso in tutta Italia alle strutture sociosanitarie e socio assistenziali familiari e visitatori dotati del “green pass” che certifica vaccinazione o tampone negativo per guarigione o assenza di virus.

Dopo l’esame del Senato, il provvedimento, in origine di 12 articoli eÌ aumentato a 21 articoli e 22 commi, 85 anziché 53. Vediamo da vicino cosa cambia per i sanitari.

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L’articolo 3 resta dall’impianto originale e limita la punibilità per chi somministra dosi di vaccino alla popolazione; l’articolo 3 bis, aggiunto in Senato, limita la punibilità per omicidio o lesioni colpose commessi nell’esercizio di una professione sanitaria durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19. In particolare, l’articolo 3 dice che per omicidio e lesioni colpose a seguito delle vaccinazioni la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio e alle circolari pubblicate sul sito del Ministero della salute. Per il nuovo articolo 3 bis, il professionista sanitario è punibile solo per colpa grave per omicidio e lesioni colpose (articoli 589, 590 cp) commessi “a causa della situazione di emergenza”. “Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravitaÌ, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS CoV 2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza”.

 

VACCINO COVID

L’articolo 4 prevede fino a fine anno l’obbligo di vaccinarsi per i professionisti sanitari e gli operatori di interesse sanitario operanti in strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, farmacie o parafarmacie e studi professionali. La vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale. Le regioni devono ricevere gli elenchi dei vaccinandi dagli ordini provinciali e dagli enti che impiegano operatori di interesse sanitario – inclusi medici ed odontoiatri liberi professionisti – per verificarne lo stato vaccinale e segnalare chi non risulta vaccinato o non ha fatto richiesta alle Asl. Queste ultime invitano gli operatori che non risultino vaccinati a produrre documentazione atta a dispensarli entro 5 giorni; in caso di mancata presentazione li invitano a vaccinarsi e in caso di rifiuto lo comunicano al datore di lavoro e all’Ordine di appartenenza. Che sospende il professionista dall’albo, mentre per l’Asl o l’ospedale, “l’adozione dell’atto di accertamento determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”. Ciò, fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale; il datore di lavoro adibisce i “renitenti” al vaccino a mansioni anche diverse, senza decurtare la retribuzione.

 

All’articolo 5 si sancisce che il consenso al vaccino Covid-19 per i soggetti in condizioni di incapacità naturale è dato dal tutore o dall’amministratore di sostegno in Rsa, e dal direttore sanitario o suo delegato in ospedale o struttura sanitaria, sentiti i familiari. Se vi fossero contrasti o mancassero familiari è nominato un giudice tutelare che decide sull’effettuazione del vaccino.

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

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