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+Mottarone: ‘la tragedia per volontaria omissione’, dice la Cassazione

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 I supremi giudici nelle motivazioni sui domiciliari a due indagati, Nerini e Perocchio, ‘nitida strategia aziendale’, ‘ingegnere istigò dipendente a disattivare sistema frenante d’emergenza’   

ROMA ”E’ univocamente emerso che la cabina veniva regolarmente utilizzata, oltre che da turisti e viaggiatori, dai dipendenti della Ferrovie del Mottarone s.r.l. – per i giri di prova, le verifiche di funzionalità, gli spostamenti dall’una all’altra postazione – e delle ditte incaricate della manutenzione, onde è dato senz’altro apprezzarsi la sussistenza del carattere di diffusività del pericolo creato mediante la volontaria, e illecita, omissione delle cautele prescritte, dalla quale è scaturito, sul piano causale, disastro”.

E’ quanto sottolinea la Cassazione nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso aprile ha annullato con rinvio a una nuova sezione del tribunale del Riesame di Torino il provvedimento che aveva disposto gli arresti domiciliari per Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, due degli indagati. I supremi giudici evidenziano come l’accusa si regga ”sul postulato secondo cui l’ingegnere Perocchio, trovandosi in posizione sovraordinata nella scala gerarchica aziendale e avendo il potere, quale direttore di esercizio, di fornire al personale dipendente indicazioni sugli adempimenti da espletare per garantire la sicurezza dei lavoratori, avrebbe istigato, per ragioni di convenienza economica (in attuazione, cioè, di una nitida strategia aziendale, nella cui cornice si iscrive anche l’omessa annotazione sui registri delle frequenti e reiterate défaillances nel funzionamento dell’impianto), Gabriele Tadini (dipendente della Ferrovie del Mottarone srl, ndr) a disattivare il sistema frenante d’emergenza e, precipuamente, a omettere la rimozione del ceppo nell’orario di apertura della funivia al pubblico”. Per i giudici della Prima sezione penale della Cassazione, ”è evidente, da un lato, che agli indagati si ascrive di avere dolosamente omesso la rimozione dei ‘forchettoni’, ‘id est’ di avere compiuto un’attività – naturalisticamente omissiva – cui Tadini, Nerini e, per quello che qui più direttamente rileva, Perocchio, erano tenuti in dipendenza del ruolo svolto in ambito aziendale e della connessa assunzione di posizione di garanzia rispetto agli obblighi antinfortunistici, sicché va confermata, ai fini della provvisoria contestazione cautelare, la qualificazione del reato come proprio, in quanto commesso da soggetti titolari di speciali obblighi di protezione nei confronti del bene tutelato dalla norma incriminatrice”.

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