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Magenta, lo studio Mainini & Associati vince contro Poste Italiane: provvedimento destinato a far giurisprudenza

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MAGENTA – Lo Studio Mainini & Associati, ravvisando la sussistenza dei requisiti necessari per l’accoglimento di un ricorso  ex art. 700 c.p.c., ha ottenuto un’importante pronuncia dal Tribunale di Milano destinata a far giurisprudenza in materia.
Il dipartimento labour dello Studio, con gli avvocati Leonardo Merrino e Manuela Oldani, ha eccepito l’illegittimità della norma pattizia contenuta nell’art. 10 dell’accordo sindacale siglato da Poste Italiane in data 21.03.2019, che subordina l’effettivo trasferimento dei dipendenti alla sussistenza della piena idoneità alla mansione.
In totale  accoglimento del ricorso d’urgenza il Tribunale di Milano, con ordinanza resa in data 23.08.2019, ha accertato la natura discriminatoria della norma pattizia operando uno specifico riferimento alla normativa in materia di occupazione e condizioni di lavoro, dettata sia dal legislatore nazionale che in ambito comunitario, richiamando il disposto di cui all’art. 41 Cost., che subordina la libera iniziativa economica al pieno rispetto della dignità umana.
Con ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c., asserendo l’incongruità del provvedimento, Poste italiane ha proposto reclamo avverso l’ordinanza asserendo l’impossibilità per l’accordo sindacale di sostituire il potere con cui, ai sensi dell’art. 2103 c.c., il datore di lavoro potrebbe disporre con la massima libertà del trasferimento dei lavoratori sulla base delle proprie esigenze organizzative. La reclamante assumeva inoltre un’errata interpretazione della clausola 10 dell’accordo in termini di discriminatorietà, non determinando la richiesta di idoneità ed attitudine della norma alcun trattamento derogatorio, né diretto né indiretto, avuto riguardo al dettato di cui all’art. 2 lett b) Direttiva 200/78/CE ed art. 3 comma 3 e 6 D.lgs. 216/2003, tenuto conto degli oneri economici da sopportare in considerazione della necessità di sopperire alle limitazioni del lavoratore. Deduceva infine la reclamante la natura essenziale della clausola impugnata con conseguente inapplicabilità del principio utile per inutile non vitiatur e caducazione dell’intero accordo in caso di ritenuta nullità della clausola, ritenendo in ogni caso insussistente il periculum in mora, quale presupposto imprescindibile per l’accoglimento del ricorso d’urgenza.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, condividendo pienamente le deduzioni ed eccezioni formulate dallo Studio Mainini & Associati,  rigettava il reclamo proposto da Poste Italiane ritenendolo giuridicamente infondato e ordinava all’azienda di disporre l’immediato trasferimento del dipendente presso la sede dal medesimo prescelta.
La suddetta pronuncia rappresenta una nuova chiave di lettura dell’accordo sindacale siglato e potrebbe risultare apripista per potenziali giudizi della stessa natura, intentati dai dipendenti di Poste Italiane.

 

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