― pubblicità ―

Dall'archivio:

Lombardia: saldi estivi anticipati a sabato 25 luglio

+ Segui Ticino Notizie

Ricevi le notizie prima di tutti e rimani aggiornato su quello che offre il territorio in cui vivi.

Attenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie.

Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione.

LOMBARDIA – La Giunta regionale con delibera n. 3407 del 22 luglio 2020 ha anticipato la data di inizio saldi a sabato 25 luglio 2020 e non più a sabato 1° agosto, come precedentemente stabilito dalla Delibera di Giunta regionale n. 3170 del 26 maggio 2020.

La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno martedì 22 settembre.

Inoltre la delibera n. 3407 approvata dalla Giunta regionale in data 22 luglio 2020 ha confermato la sospensione, su tutto il territorio regionale, del divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti i saldi, fatte salve diverse disposizioni motivate da parte dei singoli comuni. La sospensione del divieto è disposta in considerazione dell’opportunità di eliminare vincoli legati alla determinazione dei prezzi dei prodotti soggetti a saldo, al fine di favorire la ripartenza delle attività commerciali sospese a causa dello stato di emergenza deliberato dal Governo relativo alla pandemia di Covid-19.

Si ricorda inoltre, ai fini di informazione e tutela dei consumatori, che i commercianti hanno l’obbligo di esporre, accanto al prodotto, il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto o del ribasso. È invece facoltativa l’indicazione del prezzo di vendita conseguente allo sconto o ribasso.

L’operatore commerciale ha l’obbligo di fornire informazioni veritiere in merito agli sconti praticati sia nelle comunicazioni pubblicitarie (che, anche graficamente, non devono essere presentate in modo ingannevole per il consumatore) sia nelle indicazioni dei prezzi nei locali di vendita. Non può inoltre indicare prezzi ulteriori e diversi e deve essere in grado di dimostrare agli organi di controllo la veridicità delle informazioni relative al prodotto.

 

I prodotti in saldo devono essere separati da quelli eventualmente posti in vendita a prezzo normale (se ciò non è possibile, cartelli o altri mezzi devono fornire al consumatore informazioni inequivocabili e non ingannevoli). Se il prodotto risulta difettoso, il consumatore può richiedere la sostituzione dell’articolo stesso o il rimborso del prezzo pagato dietro presentazione dello scontrino, che occorre quindi conservare.

 

Laura Giulia D’Orso

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

■ Prima Pagina di Oggi