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Lombardia. Dal Consiglio regionale via libera alle modifiche alla legge elettorale

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Attenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie.

Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione.

MILANO – Via libera in Consiglio regionale con 43 voti a favore e 24 contrari alle modifiche alla legge elettorale regionale: le modifiche introdotte affidano al Presidente della Regione in carica (e non più al Prefetto) la firma dell’atto di indizione delle elezioni regionali.
Respinti tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati da diversi esponenti dei gruppi di minoranza.

La legge, come spiegato dalla relatrice Alessandra Cappellari (Lega), stabilisce che il Presidente della Regione può indire le elezioni non prima dei 30 giorni precedenti la fine naturale della legislatura e non oltre i 60 giorni successivi o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori: per la Lombardia quindi il “range temporale” è da intendersi compreso tra domenica 5 febbraio e domenica 7 maggio 2023.
E’ in ogni caso competenza del Ministero dell’Interno stabilire una data differente da quella indicata dal Presidente della Regione a fronte di possibili accorpamenti con altre elezioni.

Restano invariate le modalità per l’assegnazione dei seggi consiliari alle singole

Il Presidente Attilio Fontana

circoscrizioni elettorali: la ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni è effettuata dividendo il numero complessivo degli abitanti della regione per il numero dei seggi attribuiti al relativo Consiglio regionale (80 in Lombardia) e assegnando di conseguenza i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti. La popolazione è determinata in base ai risultati dell’ultimo censimento generale, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto centrale di statistica.

LA LEGGE ELETTORALE REGIONALE / SCHEDA

Si vota in un turno unico e al candidato Presidente che ottiene più voti viene assegnato un premio di maggioranza per consentire la governabilità. La legge elettorale della Lombardia si basa su regole semplici e chiare, che permettono di stabilire rapidamente la composizione del Consiglio regionale e il nome del Presidente della Giunta regionale. Fonti normative sono la l.r. 31 ottobre 2012 n. 17 “Norme per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione”, che “completa” quanto previsto dalle norme statali contenute nelle leggi numero 108/68 e 43/95, che trovano applicazione per quanto non diversamente disciplinato dalla legge regionale.

L’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione

Il numero di Consiglieri è fissato a 80 compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Gli altri 79 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza; un seggio è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza. Gli eventuali Consiglieri che verranno nominati Assessori dovranno lasciare il seggio per tutta la durata dell’incarico e verranno sostituiti dai primi non eletti nella circoscrizione provinciale in qualità di supplenti.

Raccolta delle firme

Non è necessaria la raccolta firme per il candidato Presidente e per le liste provinciali espressione di forze politiche corrispondenti a gruppi presenti nel Consiglio regionale e regolarmente costituiti all’atto di emanazione del decreto di indizione delle elezioni (escluso il Gruppo Misto). L’obbligo rimane, invece, per le altre liste provinciali. In caso di elezioni anticipate il numero di firme richieste è ridotto alla metà.

Premio di maggioranza e tutela delle minoranze

Alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:

  • almeno 44 seggi (cioè il 55% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;
  • almeno 48 seggi (cioè il 60% dei seggi consiliari) se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi.

Alla coalizione vincente non possono essere attribuiti più di 56 seggi (70%): 23 seggi sono quindi sempre garantiti alle liste perdenti.

Soglia di sbarramento

Non sono ammesse al riparto dei seggi le liste il cui gruppo abbia ottenuto meno del 3% nell’intera Regione, a meno che siano collegate a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5% dei voti validi.

Rappresentanza dei territori

Per garantire la rappresentanza di ogni parte del territorio dovrà obbligatoriamente entrare a far parte del Consiglio regionale almeno un rappresentante di ciascun territorio coincidente con le circoscrizioni provinciali (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese).

Equilibrio nella rappresentanza dei generi

E’ prevista l’alternanza di genere nelle liste provinciali: queste devono essere composte da candidati di entrambi i sessi debitamente alternati per posizione. Pertanto in ciascuna lista provinciale i candidati di uno stesso sesso non devono eccedere il 60% del totale.

Divieto di terzo mandato

Non può essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Regione chi ha già ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

Come si vota

La votazione per l’elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale avviene su un’unica scheda. Ciascun elettore può a scelta:

  • votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione;
  • votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
  • votare per un candidato alla carica di Presidente della Regione e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste (cosiddetto “voto disgiunto”);
  • votare a favore solo di una lista; in tale caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Regione a essa collegato.

L’elettore può esprimere fino a due voti di preferenza. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario la seconda preferenza è annullata.

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

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