― pubblicità ―

Dall'archivio:

Legittima difesa: tra diritto e politica

+ Segui Ticino Notizie

Ricevi le notizie prima di tutti e rimani aggiornato su quello che offre il territorio in cui vivi.

Attenzione: questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie.

Potrebbe contenere informazioni obsolete o visioni da contestualizzare rispetto alla data di pubblicazione.

MAGENTA – Come emerge dalle polemiche sorte, le nuove norme sulla legittima difesa sono state valutate più con occhio politico che sotto l’aspetto strettamente giuridico. Da una parte le nuove norme sono state volute da Salvini e dalla Lega , trovando l’appoggio di Fratelli d’Italia e sono state comunque votate dal M5S seppur con una convinzione relativa.

L’avvocato Giovanni Marradi, patrocinante in Cassazione e già Vice Pretore onorario, presso l’allora Pretura di Abbiategrasso

Dall’altra parte il PD, l’Associazione Nazionale Magistrati e molti esponenti delle Camere Penali, hanno gridato al far –west ritenendo la nuova legge come una sorta di depauperamento dell’Autorità dello Stato. Lo stesso Presidente della Repubblica, pur promulgando la legge ha sottolineato ai Presidenti delle Camere alcuni aspetti di preoccupazione.

Quando eravamo bambini una delle prime immagini riportate nel libro di storia erano quelle di due uomini che si affrontavano con in mano una clava. L’istinto di sopravvivenza è talmente insito nell’uomo che quando sono sorte le prime comunità organizzate, gli stati ,si è dovuto tenere conto di questo istinto di difesa. Gli ordinamenti più evoluti, pur assegnando all’Autorità Statale l’autorità di punire chi attentasse alla vita di altri soggetti, hanno sempre dovuto riconoscere che quando non era possibile il tempestivo intervento degli organi statali il cittadino poteva difendere da sé la propria vita. In realtà, questo tipo di situazioni non hanno mai creato delle particolari problematiche salvo quella della proporzione tra l’offesa e la difesa.

Se mentre vengo aggredito, ad esempio, da una persona armata di coltello che attenta la mia vita io posso difendermi anche con un’ arma, non posso, però, scaricargli addosso l’intero caricatore della Beretta 98FS che contiene quindici colpi. Vi è un altro aspetto molto particolare della legittima difesa ed è quello che ha spinto i promotori della legge ad intervenire. Si tratta di un punto estremamente spinoso, che riguarda l’aggressione portata nei confronti dei commercianti all’interno dei negozi e ai cittadini nelle abitazioni private.

Se si guarda la cronaca degli ultimi anni le situazioni che hanno destato maggiori polemiche sono quelle relative ad esercenti che si sono difesi da furti o rapine nei loro negozi e quelle che hanno visto come protagonisti i cosiddetti “topi di appartamento”.

In realtà, quest’ultimo aspetto era già stato esaminato addirittura dal diritto romano. Infatti, oltre al normale furto , il “volus”, che comportava in caso di cattura la condanna ad un congruo numero di anni ”ad metalla” , cioè ai lavori forzati in miniera dai quali non era facile sopravvivere era previsto “il furs”, che era il furto all’interno della domus che avveniva di notte.

In quest’ultimo caso il pater familias aveva lo “ius vitae ac necis” sul ladro qualora lo stesso fosse stato catturato dagli schiavi o dagli altri abitanti della casa romana.

Insomma, il Signor Caio poteva decidere se consegnare il “topo di appartamenti” al Pretore con conseguente gita nelle miniere, oppure far uccidere immediatamente lo stesso ladro dai suoi servitori. Questo è, come vedremo uno dei punti di particolare contrasto tra le varie posizioni che si sono manifestate con la nuova legge.

Diciamolo chiaramente: la stragrande maggioranza degli italiani odia nel modo più profondo quelli che si introducono nelle abitazioni private saccheggiandole. Chiunque, come è accaduto anche allo scrivente, subisca un furto nella propria abitazione è imbestialito e pensa fra sé e sé che se avesse beccato il ladro gli avrebbe fatto ogni sorta di miserie. Il furto all’interno dell’abitazione è qualcosa che turba psicologicamente qualsiasi uomo e qualsiasi donna che vede violata la sua intimità. Spesso, poi gli oggetti d’oro o d’argento che finiscono nei crogiuoli dei delinquenti hanno un valore economico modesto ma affettivo altissimo.

Ricordo, nella mia esperienza di Giudice Onorario un anziano di Motta Visconti che scoppiò a piangere nell’aula di udienza penale della Pretura di Abbiategrasso perché i ladri gli avevano rubato la fede della moglie morta pochi giorni prima dopo cinquant’anni di matrimonio.

Ma oltre a questi aspetti del sentimento sociale, c’è una questione pratica che viene spesso dimenticata. Ma, se alle due del mattino un cittadino si accorge che in casa dove dormono con lui la moglie e dei figli in tenera età si sono introdotti dei malfattori, cosa deve pensare? Cercate di immaginare la situazione. Non sapete quanti sono i ladri, non siete in grado di capire il loro livello di aggressività, non sapete se sono armati, se potrebbero violentare la vostra compagna. Come determinarsi ? , chiamare i Carabinieri? , (sempre che si faccia in tempo e le Forze dell’Ordine arrivino subito) , oppure mettersi in condizioni di difendersi. Io sono convinto che in questa situazione chiunque possieda un’arma da fuoco e la sappia utilizzare si armerebbe. A questo punto, che fare? Gridare nei confronti dei ladri di essere armati e intimare loro di lasciare la casa? E’ una soluzione e se i ladri fuggono l’uso dell’arma non sarebbe  giustificabile. Oppure affrontarli con l’evidente rischio che il ladro, anche solo per fuggire agevolmente e non essere catturato vi aggredisca. Come sempre quando si introducono valutazioni  “politicamente corrette” e moralistiche , difficilmente si coglie nel segno. La legittima difesa è regolata dall’Art. 52 del Codice Penale.

 

La norma introdotta nel Codice Rocco del 1930 stabiliva sinteticamente:  “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.  La legge 13/02/2006 n. 59 modificava la norma sulla legittima difesa introducendo il II e il III comma della norma che recitano così: “nei casi previsti dall’Art. 614 I e II comma ( violazione di domicilio) , sussiste il rapporto di proporzione di cui al I comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: A) la propria o altrui incolumità; B) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al II comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale .”  Leggendo l’articolo come riformulato nel 2006 in realtà i dubbi non dovrebbero essere molti. La lettura della norma porterebbe a ritenere che sia stato consentito l’uso delle armi a difesa della casa e dei luoghi ove si esercitano commercio, professioni e imprese nel caso in cui non vi sia desistenza da parte del malfattore e vi sia pericolo di aggressione. In realtà la formulazione dell’Art. 52 introdotta nel 2006 sembrava aver chiarito il diritto di difesa nella propria abitazione e nei luoghi ove si esercita l’attività.  Le nuove norme introdotte dalla recente legge hanno aggiunto il comma IV all’Art. 52.

La novità così recita: “Nei casi di cui al II ed al III comma ( violazione del domicilio e dei luoghi ove si svolgono le attività) agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone “. L’altra modifica riguarda il II comma dell’Art. 52 ove è stata introdotta la parola sempre ove prima si leggeva : “Nei casi previsti dall’Art. 614 I e II comma sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al I comma del presente Art…”. E’ stato osservato da uno dei più grandi esperti italiani in materia di armi, l’ex Magistrato Edoardo Mori che il richiamo alle intrusioni appare restrittivo rispetto alle normali prevedibili necessità perché tutela solo chi è vittima di intrusione. Sarebbe come dire ai rapinatori, secondo il grande giurista, se volete rapinare un benzinaio aspettate che esca dalla stazione di servizio con i soldi perché se spara rischia più lui di voi. L’uso della parola intrusione, però consentirebbe di ritenere che la norma si applica anche in tutti i casi in cui l’intrusione avvenga in un luogo aperto al pubblico ( ad esempio negozio) anche se non al chiuso. Per quanto riguarda il comma introdotto dalla nuova legge, si prevede che agisca sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica da parte di una o più persone.

Alcuni osservatori hanno ritenuto questa norma un po’ equivoca in quanto là dove si parla di violenza non è precisato se ci si riferisce a ogni tipo di violenza sulle cose o sulla persona oppure alla sola violenza sulle persone. Il Dott. Mori sostiene che i Giudici, diciamo così meno severi, potrebbero cavillare e sostenere che se un ladro sta sfondando la cancellata con un trattore, forse sta usando solo violenza sulle cose e quindi occorre aspettare oppure chiedergli se intende anche aggredire la vittima.

Altro rilievo è la minaccia di uso di armi in quanto può chiedersi se basta dire “attento che ti sparo”, “attento che sono armato”, o bisogna avere un’arma in mano anche se finta?

Diciamo che francamente la norma poteva essere scritta meglio sotto il profilo giuridico. Abbiamo già detto che l’Art. 52, anche nella sua formulazione iniziale prevedeva che la difesa sia proporzionata all’offesa. Cosa prevede la legge se questa proporzione non esiste e di conseguenza la vittima eccede nella sua reazione? Risponde a questa domanda l’Art. 55 del Codice Penale, eccesso colposo, che così recita:

“Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli Artt. 51, 52, 53 e 54 si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’Ordine dell’Autorità ovvero imposti dalle necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi , se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. La norma si applica non solo alla legittima difesa ma anche nel caso di uso legittimo delle armi da parte di un Pubblico Ufficiale e allo stato di necessità”.

Proprio sotto questo profilo si sono scatenate le maggiori polemiche politiche. Infatti la nuova normativa ha modificato l’eccesso colposo introducendo il II Comma che dispone:  “Nei casi di cui ai Commi II, III e IV dell’Art. 52 la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’Art. 61, I Comma n. 5) , ovvero in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto.”

Chiaramente questa disposizione di aggancia a quanto si è detto prima in relazione alla legittima difesa nelle abitazioni o negli esercizi professionali, commerciali o imprenditoriali. L’Art. 61  richiamato prevede “ 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Il riferimento all’Art. 61 è secondo alcuni commentatori e in particolare il Mori importante e ben studiato perché fa capire che anche il soggetto debole, chi deve girare di notte o in ambienti malfamati, chi non può chiamare aiuto, chi si trova di fronte a malintenzionati ha diritto di difendersi in tutti i modi senza preoccuparsi di non fare troppo male all’aggressore.  Il riferimento alla condizione psicologica di chi viene aggredito compare già da tempo in molte legislazioni europee perché , come osserva il Dott. Mori  “E’ normale che in certe situazioni si perda la testa, che l’adrenalina prevalga, che si debba pensare urgentemente a salvare la pelle e non alle massime della Cassazione sulla legittima difesa”.

Secondo l’Ex Magistrato è stato un grave errore scrivere la parola “gravi” perché come osserva ironicamente  “Non dubito che leggeremo sentenze in cui il Giudice, che in vita sua è stato aggredito solo dal coniuge, sosterrà che la vittima ha fatto male a spaventarsi “gravemente” perché bastava spaventarsi un pochino”.

Effettivamente il turbamento dovuto a un’aggressione è soggettivo e non è misurabile ex post. Quindi, i fautori della legittima difesa, chiamiamola così  “allargata” temono che il richiamo al grave turbamento non cambi sostanzialmente le cose lasciando la valutazione dell’eccesso colposo alla pura discrezionalità del Magistrato. Gli avversari della stessa legittima difesa “allargata”, temono, al contrario, che il richiamo al turbamento possa costituire una comoda scusante per chi abbia colpevolmente ecceduto nell’esercizio del diritto di autotutela. In questo senso sembrano andare anche i rilievi del Presidente della Repubblica.

Su questo aspetto hanno fatto anche leva politici e giuristi contrari alla nuova normativa proprio perché pensano che la stessa possa psicologicamente spingere il cittadino a farsi giustizia da sé. Sul punto osservo che non mi pare che tra i diritti dell’uomo e del cittadino rientri anche quello di saccheggiare negozi e abitazioni, per cui ritengo assolutamente legittimo che lo Stato dica ai malfattori “attenzione se vi mettete in queste situazioni rischiate di beccarvi una pallottola, sappiatelo”.

Si può, anche osservare che secondo le statistiche anche del Ministero dell’Interno gli autori di furti nelle abitazioni “ denunciati” sono inferiori al 6%.

Siccome “denunciati” non vuol dire “condannati”, risulta evidente che i risultati dello Stato nei confronti dei furti in appartamento sono sostanzialmente fallimentari. Sotto questo aspetto le nuove norme introdotte hanno inasprito le pene. La violazione di domicilio viene punita con la reclusione da uno a quattro anni e da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone, ovvero se il  colpevole è palesemente armato.

La pena per il furto in abitazione quando è aggravato è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da Euro 1.000,00 a Euro 2.500,00.

E’ stato anche modificato l’Art. 165 del Codice Penale per cui in caso di condanna per furto con violazione di domicilio o con scippo la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Ritengo che questa norma abbia un impatto relativo in quanto spesso i “topi di appartamento” sono professioni pregiudicati che difficilmente possono invocare la sospensione condizionale della pena. Sono state anche aumentate le pene previste per le rapine. Un’altra norma particolarmente importante è la modifica dell’Art. 2044 del Codice Civile. La norma prevedeva che non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

E’ chiaro che in tutti i casi in cui il Giudice ha ritenuto che fosse da escludere la legittima difesa, anche per eccesso colposo, ha condannato il cittadino che si era difeso a risarcire il danno al delinquente ferito o ai famigliari dell’aggressore rimasto ucciso.

Questo aspetto è stato spesso oggetto di forti polemiche politiche anche perché larga parte della popolazione ha ritenuto la sua concreta applicazione come ingiusta e disgustosa. Comunque l’Art. 2056 del Codice Civile prevede che il risarcimento del danno da fatto illecito ( tra i quali rientra anche quello da eccesso colposo di legittima difesa) è determinato, tra l’altro secondo le disposizioni dell’Art. 1227 che prevede che:

“Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate …il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

Ho sempre ritenuto che il Giudice avrebbe potuto, in molti casi, limitare il risarcimento del danno a favore del delinquente, per esempio all’ 1% ritenendo che introdursi notte tempo nell’altrui dimora per derubarlo costituisca un concorso di colpa del 99%.

Comunque il nuovo testo dell’Art. 2044 del Codice Civile prevede: “Nei casi di cui all’Art. 52, commi II , III e IV del Codice Penale la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa. Nel caso di cui all’Art. 55, II comma del Codice Penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del Giudice tenuto conto della gravità , delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

“La prima parte della norma pare del tutto inutile in quanto l’Art. 2044 già prevedeva che in caso di legittima difesa non vi fosse responsabilità per il danno da parte di chi si era, appunto, correttamente difeso. Molto importante, invece, è il richiamo al caso di eccesso colposo di legittima difesa, in quanto lascia al Giudice la possibilità di valutare il danno dicendogli, però chiaramente che il danno dovrà comunque essere ridotto considerando il comportamento dell’aggressore rimasto offeso. In merito non occorre farsi particolari illusioni in quanto nessuno può impedire al Giudice, ad esempio, di attribuire comunque il 95% di responsabilità all’aggredito che si è difeso.

E’ indubbio, però che la norma manifesta una chiara volontà del legislatore di giustificare o, comunque, alleviare il rischio anche economico per il cittadino che si difende da una aggressione. Già in questi giorni è avvenuto un fatto, nei pressi di Roma che dimostrerà quale sia l’effettiva incidenza delle nuove norme . Un ragazzo di 16 anni è stato abbandonato ferito davanti a un Ospedale del Lazio e tutto lascia pensare che sia stato attinto da un colpo sparato da una persona che aveva sorpreso dei ladri all’interno della sua abitazione.

 

Avvocato Giovanni Marradi

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

■ Prima Pagina di Oggi