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+Autonomia regionale: ecco il testo approvato in Consiglio dei Ministri

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ROMA MILANO   Il Consiglio dei ministri si e’ riunito giovedi’ 2 febbraio 2023, alle ore 16.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.
***** AUTONOMIA DIFFERENZIATA Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione (disegno di legge) Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha approvato un disegno di legge che reca disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il testo provvede alla definizione dei “principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” e delle “relative modalita’ procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

 Il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e regioni e la loro durata In merito al procedimento di approvazione delle “intese”, si stabilisce che la richiesta deve essere deliberata dalla regione interessata e trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Quest’ultimo, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell’economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema d’intesa preliminare tra Stato e regione, corredato di una relazione tecnica, e’ approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso alla Conferenza unificata per un parere da rendere entro trenta giorni. Trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere per l’esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni. Il Presidente del Consiglio o il Ministro predispongono lo schema di intesa definitivo, ove necessario al termine di un ulteriore negoziato. Lo schema e’ trasmesso alla regione interessata per l’approvazione. Entro trenta giorni dalla comunicazione dell’approvazione da parte della Regione, lo schema d’intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica, e’ deliberato dal Consiglio dei ministri insieme a un disegno di legge di approvazione da presentare alle Camere. L’intesa e’ immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale. Ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per l’approvazione definitiva del disegno di legge, a cui l’intesa e’ allegata, e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. Nelle intese sara’ specificata anche la durata delle stesse, che comunque non potra’ superare i dieci anni. L’intesa puo’ essere modificata su iniziativa dello Stato o della regione e puo’ prevedere i casi e le modalita’ con cui lo Stato o la regione possono chiederne la cessazione, da deliberare con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine, l’intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volonta’ dello Stato o della regione, manifestata almeno un anno prima della scadenza.

 

Le materie e gli ambiti in cui si possono siglare le intese tra Stato e regioni Le materie sulle quali potranno essere raggiunte le intese tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario per l’attribuzione, alle regioni stesse, di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono elencate all’articolo 117 della Costituzione. Si tratta prevalentemente delle materie relative alla legislazione concorrente. I livelli essenziali delle prestazioni Il provvedimento stabilisce che l’attribuzione di nuove funzioni relative ai “diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” e’ consentita subordinatamente alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) da parte della Cabina di regia istituita dalla legge di bilancio 2023. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard sara’ attuato nel rispetto degli equilibri di bilancio e dell’articolo 17 della legge di contabilita’ e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196). Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potra’ procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente ai provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell’intesa, siano modificati i LEP con il relativo finanziamento o ne siano determinati ulteriori, la Regione interessata sara’ tenuta alla loro osservanza, subordinatamente alla revisione delle relative risorse. Il Governo o la regione potranno, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili sul raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni. Il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, potra’ essere effettuato fin dalla data di entrata in vigore delle intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente.

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