MAGENTA – La legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 608 della L. 30 dicembre 2020 n. 178) proroga fino al 2022 il regime “straordinario” del credito d’imposta per investimenti pubblicitari di cui all’art. 57-bis del DL 50/2017, ma limitatamente agli investimenti sulla stampa.
In particolare, introducendo il nuovo comma 1-quater al citato art. 57-bis, viene disposto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta per investimenti pub- blicitari sia concesso, ai medesimi soggetti, nella mi- sura unica del 50% del valore degli investimenti pub- blicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche on line, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni.
In altri termini, viene prorogato il regime “straordina- rio” che era stato previsto per il 2020 dall’art. 186 del DL 34/2020, inserito nel comma 1-ter del citato art. 57-bis (si veda “Credito d’imposta al 50% su tutti gli investi- menti pubblicitari 2020” del 27 maggio 2020).
Pertanto, anche per il 2021 e il 2022, il credito d’impo- sta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul com- plesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
Il credito d’imposta spetta dunque in relazione agli in- vestimenti effettuati in ciascuno degli anni 2021 e 2022, per cui non è necessario aver sostenuto nell’an- no precedente analoghi investimenti sugli stessi mez- zi di informazione – requisito invece previsto per il ri- conoscimento del credito d’imposta “a regime” – né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell’1% rispetto al valore di quelli effettuati nell’anno precedente; cfr. istruzioni al- la compilazione del modello di comunicazione; si ve- da anche “Bonus pubblicità 2020 in assenza di investi- menti pregressi” del 4 maggio).
Ciò comporta che possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che programmano investimenti infe- riori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente, i soggetti che nell’anno precedente non abbiano effet- tuato investimenti pubblicitari e i soggetti che hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno agevolato.
Il credito d’imposta è concesso, ai medesimi soggetti previsti dalla norma istitutiva dell’agevolazione, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti del regime de mini- mis e nel rispetto dello stanziamento previsto (così circolare Agenzia delle Entrate n. 25/2020, § 4.1, relativa al comma 1-ter dell’art. 57 del DL 50/2017). Si ricorda che l’agevolazione spetta a imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano gli investimenti pubblicitari agevolati.
A differenza delle precedente disposizione per il 2020, cambia tuttavia l’ambito applicativo dell’agevolazione. La nuova norma, infatti, fa riferimento soltanto agli “investimenti pubblicitari effettuati sui giornali e pe- riodici, anche in formato digitale”, senza menzionare quelli effettuati sulle emittenti televisive e radiofoni- che locali, analogiche o digitali.
Considerando anche che la disposizione in esame è inserita nel dossier tra le misure per la stampa, i sud- detti investimenti sarebbero quindi esclusi dall’agevo- lazione.
Modalità ordinarie per l’accesso
Viene inoltre disposto che, ai fini della concessione del credito d’imposta, si applichino le disposizioni all’art. 57-bis comma 1-ter del DL 24 aprile 2017 n. 50 e del DPCM 16 maggio 2018 n. 90.
Per l’accesso all’agevolazione, i soggetti interessati do- vranno presentare mediante l’apposito modello:
– la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
– la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effetti- vamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
Si segnala altresì che, nell’ambito delle misure per l’editoria, la legge di bilancio 2021 ha prorogato per il 2021 e il 2022:
– il tax credit edicole (art. 1 comma 806 della L. 145/2018);
– il credito d’imposta per i servizi digitali (art. 190 del DL 34/2020 convertito).
Dott. Aldo Mainini
commercialista, revisore dei conti