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Arconate, l’appalto sospeso e il principio della ‘responsabilità penale personale’

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ARCONATE Ai sensi dell’art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale; ciò vuol dire che non è possibile la sostituzione della persona che deve rispondere di un illecito penale.
 Alla luce delle storiche sentenze additive della Corte costituzionale (n. 364 e n. 1085 del 1988), tale nozione si connota anche per l’elemento della colpevolezza in quanto l’interpretazione del dettame costituzionale fornito dalla Consulta è nel senso di intendere la responsabilità penale non solo nel significato minimo di divieto di responsabilità per fatto altrui, bensì nell’accezione più pregnante di fatto proprio e colpevole. Secondo la Corte, infatti, l’attribuibilità di una sanzione penale presuppone che l’agente abbia posto in essere il fatto di reato almeno a titolo di colpa: ove, infatti, un qualunque elemento di lesività della fattispecie non fosse integrato dal dolo o dalla colpa, verrebbe meno il legame tra il fatto e il suo possibile autore e con esso il carattere della personalità della responsabilità penale. Solo se il reato è effettivamente opera dell’agente, è possibile, infatti, muovere a quest’ultimo un rimprovero efficace per averlo posto in essere. Sottesa a tale principio è la convinzione che, salvo casi eccezionali, l’uomo abbia sempre la signoria sulle proprie scelte e sui propri impulsi e che quindi può decidere in modo autonomo come determinare la propria volontà e soprattutto quali condotte porre in essere. Ne consegue, inoltre, che sempre per l’orientamento costituzionale sopra citato, nel nostro ordinamento giuridico è esclusa l’imputazione di un reato a titolo di responsabilità oggettiva, ovvero la possibilità di attribuire a un soggetto un illecito penale esclusivamente sulla base del rapporto di causalità tra la sua condotta e l’evento offensivo conseguente.

Quella che avete letto è la definizione che l’Enciclopedia Treccani dà del principio di responsabilità penale. Complesso ma tutto sommato chiaro: a rispondere penalmente di un reato può essere solo colui il quale lo commette.

Lo scriviamo domandandoci (posto che qui si entra nel campo altrettanto complesso dei rapporti di lavoro e dei contratti sottoscritti con la Pubblica Amministrazione) come mai, dopo i gravissimi fatti accaduti ad Arconate, di cui abbiamo parlato noi ed ormai anche la stampa nazionale, l’Amministrazione comunale abbia comunicato, a ridosso dell’aggressione a sfondo sessuale di un operaio assunto da un’impresa che lavora col Comune, di aver sospeso l’appalto con quella stessa ditta.

Sospeso, in lingua italiana ma non solo, NON significa cancellato per sempre. Perché il tema che si pone, e l’ipotesi che si configura, è quella della responsabilità appunto personale del dipendente di una società il cui grave comportamento, che tuttavia dovrà passare un eventuale giudizio nelle Aule di Giustizia o comunque nelle sedi competenti, si è ripercosso sulla propria impresa.

Al momento della sottoscrizione di un contratto con un ente di diritto pubblico, qual è il Comune di Arconate, si viene resi edotti ovviamente di tutta una serie di norme e comportamenti ai quali attenersi.

E quindi un esame attento della fattispecie contrattuale è quanto meno necessario, per esprimere un giudizio.

Il nostro  dubbio, che ci piacerebbe fosse fugato, è dunque semplice: perché non sanzionare anche duramente chi ha commesso un fatto disdicevole, salvaguardando nel contempo l’azienda che l’ha assunto?

Non è un nodo facile da sbrigliare. Ma nel contempo ci sembra opportuno NON lasciare zone d’ombra.

F.P.

Questo articolo fa parte dell'archivio di Ticino Notizie e potrebbe risultare obsoleto.

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