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Ossona: “Nessuna incompatibilità per l’Assessore Monno”

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La questione era stata sollevata nel Consiglio comunale del 5 giugno scorso dall’ex sindaco Sergio Garavaglia

 

Non sussistono incompatibilità tra l’attività professionale svolta come architetto da Francesca Lara Monno e il suo ruolo di Assessore comunale all’interno della Giunta di Marino Venegoni. Come molti ricorderanno, la questione era stata sollevata dall’ex sindaco di Ossona Sergio Garavaglia, oggi capogruppo di SiAMO Ossona e in forte odore di ricandidatura a Villa Litta Modignani.

In particolare, Garavaglia contestava le consulenze svolte dall’architetto Monno per conto di Cap Holding e ASM.  Ma dalla risposta del Vice Prefetto si evince come in entrambi i casi non ci sia un rapporto di controllo diretto da parte del Comune di Ossona. Da parte sua, Garavaglia non si dice comunque totalmente insoddisfatto dalla risposta arrivata dalla Prefettura. “Resta il fatto comunque che gli incarichi di cui abbiamo sempre parlato non erano fantascienza  – osserva l’ex primo cittadino – e, quindi, per un discorso di opportunità politica, viste le deleghe affidate all’Assessore Monno (edilizia privata ndr), forse sarebbe stato meglio  pensare a soluzioni diverse”.  Soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale per la questione che è stata così definitivamente chiarita.  Qui sotto vi proponiamo la risposta integrale della Prefettura

 

 

 OGGETTO : Comune di Ossona . Richiesta parere e intervento per presunta incompatibilità assessore.

 

“Si fa riferimento alle note pec del 15 e 19 giugno 2017 relative alla presunta incompatibilità dell ’ assessore esterno ai lavori pubblici, che, peraltro, è stata oggetto di mozione discussa e respinta in consiglio comunale il 5 giugno scorso. In particolare la S.V., ha segnalato che nel curriculum dell ’assessore si rileva che ella ha ricoperto l ’incarico di coordinatore in fase di progettazione di un ’ opera in altro comune, il cui committente è la società partecipata e controllata dal comune di Ossona Cap Holding .

Inoltre , è stato fatto presente che il comune di Ossona è socio di ASM, società coinvolta nella nuova piattaforma ecologica , che avrebbe assegnato all’assessore diversi incarichi con affidamento diretto. In merito alle attività sopra citate la S.V. ha, pertanto, chiesto un parere e l ’intervento di questo ufficio in merito a quanto previsto dell’art. 78, comma 3 del TUEL . 267/2000.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione normativa del TUEL in parola ha inteso disciplinare l’attività professionale privata dei titolari di uffici pubblici nell’ambito del territorio da essi amministrato, in special modo in quei settori potenzialmente conflittuali con l’ente territoriale.

Essa si prefigge la garanzia dell’imparzialità dell’azione amministrativa in un quadro comunque di attenzione alle concrete condizioni di operatività degli enti locali e si rivolge a coloro che svolgono in proprio un’attività libero -professionale nello stesso delicato settore nel quale , come pubblici amministratori , sono chiamati a tutelare interessi della collettività locale. Nel caso rappresentato, poiché l’ attività professionale per la quale la norma prescrive l’obbligo di astensione è in generale quella in “materia di edilizia privata e pubblica”, nel territorio amministrato, dagli atti forniti non sembra rilevarsi un’inosservanza dell ’art. 78, comma 3, del TUEL . 267/2000 . Il citato art. 78 del TUEL, peraltro, non enuncia, neanche in modo indiretto, che l’inosservanza del divieto di astensione reagisca negativamente sulla carica ricoperta: le norme in tema di limitazione del diritto di elettorato passivo, infatti, sono di stretto rigore e la disposizione di cui sopra non costituisce una ulteriore causa di incompatibilità.

 

Rileva, piuttosto, in materia, la personale responsabilità politica e deontologica dei soggetti, tenuti, come tutti i pubblici amministratori, ad adottare comportamenti improntati all’imparzialità ed al principio di buona amministrazione in virtù di quanto espressamente dispone il 1° comma dell’art. 78 del TUEL 267/2000.

In proposito il Sindaco di Ossona, nel proprio intervento in consiglio comunale allegato alla deliberazione nr. 36 del 5 giugno scorso fatta pervenire dalla S.V., ha fatto presente che l ’Assessore ai lavori pubblici non ha posto in essere comportamenti che fanno venire meno il rapporto fiduciario, né con lo stesso Sindaco, né con il consiglio Prefettura Milano – UTG – Raccordo con gli Enti Locali – Altre materie – Prot. Uscita N.0142633 del 28/09/2017 comunale dal momento che le società richiamante non sono sotto il controllo del comune di Ossona ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile, detenendo lo 0,1152% di partecipazione di Cap Holding S.p.A. e il 3,2100% di partecipazione ASM s.r.l.

A questo riguardo si osserva che l’art. 63 del citato TUEL 267/2000 prevede l’incompatibilità dell’amministratore o del dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione del comune.

*Dalla documentazione allegata dalla S.V. non si configura nel caso in esame, pertanto, neppure la sussistenza dell’ incompatibilità di interessi, prevista dal citato art. 63 del TUEL 267/2000, volto ad impedire che possano esercitare le funzioni di amministratori comunali i soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune.  Secondo consolidata giurisprudenza le ipotesi di incompatibilità previste dalla legge sono di stretta interpretazione ed applicazione. Pertanto, considerato quanto sopra e quanto stabilito dall’art. 69 del TUEL 267/2000, nonché rilevato che il Sindaco e il consiglio comunale hanno respinto l’ipotesi di incompatibilità rappresentata, non si ritiene sussistano profili di competenza per un intervento di questo ufficio”.

 

*Il Dirigente dell’Area II REL Vice Prefetto (Cirelli)

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